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Novità: Proroga biennale dei contratti agevolati PDF Stampa E-mail
Scritto da Simone Pensato   
Mercoledì 17 Luglio 2019 07:55

gazzetta ufficiale 200 jpgIl decreto-legge n.34/2019 (cd. decreto crescita), convertito in legge n. 58 del 2019, all’articolo 19 bis ha dato un’ interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti a canone agevolato, secondo cui il contratto si proroga automaticamente sempre di 2 anni; ne consegue che decorso il periodo iniziale con durata minima di 3 anni o più, se espressamente previsto dagli accordi territoriali, le scadenze successive sono tutte biennali;

Le altre novità introdotte dal decreto legge in materia di locazione sono le seguenti:

• l’articolo 3 bis prevede la soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga della cedolare secca e l’abrogazione delle relative sanzioni (100 € ridotte a 50 in caso di comunicazione tardiva entro 30 giorni);

• l’articolo 3 quater prevede l’eliminazione di qualsiasi onere dichiarativo e comunicativo al Comune ai fini dell’ottenimento degli sgravi IMU previsti per i contratti a canone concordato (riduzione del 25%) e per gli immobili concessi in comodato ad uso abitativo a parenti di 1° grado (riduzione del 50%).
Viceversa il decreto nulla dice rispetto all’obbligatorietà ai fini fiscali dell’attestazione dei contratti concordati da parte delle OO.SS., attestazione che pertanto allo stato attuale risulta confermata sia ai fini IRPEF sia per l’IMU;

• l’articolo 3 quinquies per cui a decorrere dal 1° gennaio 2020 il locatore potrà dimostrare la mancata percezione dei canoni semplicemente mediante l’intimazione dello sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento.
Praticamente viene introdotto dal 2020 il principio della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto. Per i canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi è poi prevista l’applicazione della tassazione separata ex articolo 21 del Testo Unico sull’Imposte dei Redditi.
Come ricorderete la norma vigente e che si manterrebbe in vigore fino al 31 dicembre 2019 prevede invece l’obbligo di versare le imposte anche sui canoni non percepiti fatto salvo il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare in presenza della convalida di sfratto o di provvedimento giudiziale equivalente.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 Luglio 2019 08:14
 
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Variazione annuale ridotta 75% (uso abitazione) 1,125%
Variazione biennale 100% (uso diverso) 3,2%
Variazione biennale ridotta 75% (uso diverso) 2,4%

Il dato è pubblicato sulla G.U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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