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Battuta d'arresto alla lotta per l'evasione fiscale PDF Stampa E-mail
Scritto da Sicet   
Venerdì 25 Settembre 2015 09:32

Affitti in neroAffitti in nero: la Corte Costituzionale boccia la sanatoria dei contratti sanzionatori. Con la sentenza n.169, del 16 luglio 2015, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1 ter, della legge 80/2014 nel quale venivano fatti salvi, sino al 31 dicembre 2015, i contratti di locazione sorti a seguito della registrazione effettuata dagli inquilini in assenza di quella che doveva essere effettuata a cura dei proprietari.

Tutto questo caos nasce con il decreto legislativo 23/2011, sul federalismo fiscale, che introduce la cedolare secca sui redditi da affitto. Ricordiamo che oggi questo regime prevede una tassazione unica del 10% sui contratti concordati e per studenti e del 21% su quelli liberi. La forte riduzione della tassazione veniva concessa in cambio di una presunta maggiore fedeltà fiscale dei proprietari. Inasprendo le sanzioni che venivano raddoppiate in caso irregolarità nella registrazione o dichiarazione infedele. Ma il tentativo del legislatore di limitare il mercato nero negli affitti non si fermava qui. Nel caso di omessa registrazione di una locazione o con indicato un canone inferiore a quello reale, la legge dava l’opportunità all’inquilino di registrare autonomamente l’affitto ed ottenere in cambio un rapporto di locazione di quattro anni più quattro, con un canone ridotto a tre volte la rendita catastale. Un sistema di dissuasione per i proprietari disonesti che ha dato importanti risultati alla lotta all’evasione. Un sistema di illegalità, quello in Italia, che da stime del SICET, interessa circa 500mila contratti per una evasione di circa 3 miliardi di euro all’anno. Ma questa norma, già nel marzo 2014 con la sentenza n. 50 era stata giudicava illegittima dalla Consulta, non sul merito di favorire la regolarità fiscale, ma a causa di eccesso di delega legislativa. Questo pronunciamento apriva un enorme contenzioso tra inquilini e proprietari, con tantissime cause civili, per la richiesta da parte del  proprietario di ottenere la differenza tra il canone in nero e quanto regolarmente versato dal conduttore. Un fatto gravissimo, rispetto alla lotta all’evasione, e per il messaggio sbagliato di vedere prevalere chi privilegia il mercato in nero rispetto a chi ha avuto il torto di aver solo applicato una legge dello Stato che consentiva la riduzione del canone. Per salvaguardare gli inquilini, ed in attesa di un provvedimento complessivo sul fisco immobiliare, il Governo ha varato la sanatoria sino a fine di questo anno. Su questo la recente sentenza evidenzia il contrasto con l’art. 136 della Costituzione, sul giudicato costituzionale, in quanto il legislatore non può produrre, riproponendo la stessa norma, dopo che la stessa è stata censurata dalla Consulta. Essa cessa di essere efficace dal giorno successivo alla prima sentenza. Non è possibile quindi per la Corte mantenere in vita, e salvare come è stato fatto dal legislatore, i contratti sanzionatori. La situazione ora diventa complicata con contenziosi giudiziari che si innescheranno per il vuoto legislativo. Possibili istanze dei proprietari per riottenere i canoni iniziali, anche se in assenza di un contratto in forma scritta o non registrato è possibile eccepire la sua nullità. Bisogna intervenire subito con una buona norma. E come per la precedente bocciatura vanno salvaguardati gli inquilini che hanno utilizzato una legge dello Stato e non possono essere lasciati soli. Il SICET ha già avviato incontri con Governo e Parlamento per  costruire le condizioni di una legge che risolva le censure della Corte, chiuda definitivamente la questione, e nello stesso tempo contrasti efficacemente l’evasione nelle locazioni.

Articolo Sicet pubblicato dal quotidiano "Avvenire" venerdì 7 agosto 2015

Ultimo aggiornamento Venerdì 25 Settembre 2015 09:41
 
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