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Recupero Iva su gas metano somministrato a condomini o cooperative di abitanti |
Scritto da Ufficio stampa Sicet Nazionale |
Mercoledì 10 November 2010 11:26 |
Nella fatturazione del gas metano per usi civili è presente una differenziazione di trattamento in materia di applicazione dell’iva. Negli impianti singoli, limitatamente a
Con la risoluzione 108/E del 15 ottobre
Di conseguenza, la soglia massima non si applica ai consumi di tutto l'edificio nel suo complesso, ma si moltiplica per il numero degli appartamenti il cui sistema di riscaldamento e' allacciato all'impianto centralizzato. Questo comporterà una riduzione dell’iva dal 20% al 10% con un risparmio per i condomini che utilizzano impianti di riscaldamento di tipo centralizzato e collettivo. Tale regola vale a condizione che i consumi di gas metano siano fatti per scopi civili, ossia usato nelle abitazioni, per il riscaldamento, la cottura di cibi e la produzione di acqua calda. Sopra il tetto dei
In conseguenza della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate il condominio tramite l’amministratore potrà rivolgersi direttamente al gestore del servizio per chiedere il rimborso della maggiore imposta addebitata in bolletta. Il provvedimento precisa anche che lo scaglione di A questo proposito vale la pena ricordare, come fa anche l'Agenzia delle Entrate, che il rapporto tra condominio e imprese che erogano il gas è regolato dalla disciplina civilistica, con tutte le conseguenze.
Rientra, invece, tra le competenze specifiche dell’Agenzia delle Entrate stabilire le modalità di recupero dell’Iva applicata in misura ordinaria e versata all’Erario dai gestori. Nel dettaglio, questi potranno recuperare l’imposta entro due anni dalla data del versamento, solo a condizione che dimostrino di averla a loro volta effettivamente restituita agli utenti. In questo modo si garantisce la neutralità del tributo e, nello stesso tempo, si evita il rischio che le società di erogazione del gas si arricchiscano indebitamente, ottenendo il rimborso dell’Iva non ridata ai clienti. |
Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 November 2010 09:27 |
Interesse legale
Data di riferimento: 01 gennaio 2024 |
2,5% |
Istat Giugno 2024
Variazione annuale 100% (uso abitazione) | 0,8% | ||||
Variazione annuale ridotta 75% (uso abitazione) | 0,6% | ||||
Variazione biennale 100% (uso diverso) | 6,8% | ||||
Variazione biennale ridotta 75% (uso diverso) | 5,1% | ||||
Il dato è pubblicato sulla G.U. |