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| Fondo Nazionale Sostegno alla locazione |
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| Scritto da Simone Pensato |
| Mercoledì 03 Dicembre 2014 09:54 |
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Dal 1° dicembre al 26 gennaio 2015 sarà possibile partecipare alla nuova edizione del bando denominato "Fondo Nazionale per il sostegno all'affitto" riferito all'anno 2013. Presso gli sportelli SICeT, i nostri operatori saranno in grado di fornire agli associati il servizio di raccolta, consulenza e aiuto nella compilazione del modello di partecipazione. Riportiamo qui di seguito un estratto del bando con i requisiti richiesti per poter accedere al contributo:
A CHI E' RIVOLTO IL BANDO A tutti i residenti in Torino alla data del 2 ottobre 2014 in possesso dei requisiti più avanti descritti che necessitano di un sostegno economico a ristoro del pagamento del canone di locazione sostenuto per l’alloggio nell’anno 2013. CHI PUÒ FARE DOMANDA Possono fare domanda i conduttori di abitazioni di edilizia privata intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato a proprio nome relativo all’anno 2013 in possesso del seguente requisito minimo: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a euro 6.186,00 e incidenza del canone dovuto e corrisposto sull’ISEE superiore al 50% I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, nella domanda di contributo, devono autocertificare il possesso del requisito di cui all’ art. 11, comma 13, della legge 6 agosto 2008 n. 133 (ossia essere residenti, alla data del 2 ottobre 2014, in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni). Il nucleo familiare che sarà considerato è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data del 2 ottobre 2014. I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti e corrisposti per l’anno 2013, i cui importi - eventualmente aggiornati secondo indici quali l’ISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell’eventuale morosità. Gli assegnatari di alloggio di edilizia sociale che hanno ottenuto l’assegnazione nel corso dell’anno 2013 debbono indicare soltanto l’eventuale canone di locazione riferito all’alloggio di edilizia privata. Possono accedere ai contributi i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato. Ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della legge n.431/98, i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso. L’alloggio può anche essere ubicato in altro Comune della Regione Piemonte e deve essere stato utilizzato nel 2013 dal richiedente come residenza anagrafica ed abitazione principale. Nel caso di contratto cointestato ognuno dei soggetti cointestatari può presentare domanda (se alla data del 2 ottobre 2014 fanno parte di nuclei distinti), indicando la quota parte del canone corrisposto.
CHI E’ ESCLUSO Non possono accedere al fondo, oltre coloro che alla data del 2 ottobre 2014 non possiedono i requisiti sopra descritti:
ALCUNE PRECISAZIONI
In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445/2000 la Città di Torino procederà al recupero del contributo indebitamente ottenuto e alla sua restituzione alla Regione, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del medesimo Decreto. Le verifiche amministrative si concentreranno sulle autocertificazioni relative a: possesso dei requisiti di ammissibilità, residenza in Torino, composizione nucleo familiare, reddito complessivo certificato, importo canone corrisposto, estremi registrazione del contratto ed eventuali proprietà immobiliari e nei casi di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea il requisito di cui all’ art. 11, comma 13, della legge 6 agosto 2008 n. 133. Inoltre, qualora il reddito dichiarato dal richiedente nella domanda di contributo risulti pari a zero oppure di importo inferiore al canone annuo, rilevabile dal contratto valido e registrato, la Città verificherà l’effettiva situazione
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Interesse legale
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Data di riferimento: 01 gennaio 2026 |
1,6% |
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Istat Marzo 2026
| Variazione annuale 100% (uso abitazione) | 1,5% | ||||
| Variazione annuale ridotta 75% (uso abitazione) | 1,125% | ||||
| Variazione biennale 100% (uso diverso) | 3,2% | ||||
| Variazione biennale ridotta 75% (uso diverso) | 2,4% | ||||
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Il dato è pubblicato sulla G.U. |
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